L’AUTORITY RICONQUISTA AUTORITÀ MA SOLO IN PARTE

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
niko74mi
00mercoledì 7 maggio 2008 13:09

Il Garante per la privacy ha emesso ieri la sua sentenza: “Il Collegio, nel ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha stabilito che la modalità utilizzata dall'Agenzia è illegittima”. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate dovrà far cessare definitivamente l'indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005.

Queste le spiegazioni del Garante: “In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell'Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell'Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali… L'inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati. L'uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L'immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti 'filtri' per la consultazione on line) da parte dell'Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno. L'Autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge”.

Quindi è stato condannata la modalità della pubblicazione per tutte quelle conseguenze negative che erano subito emerse. Secondo il Garante, “resta  fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge”.

Sentenza abbastanza salomonica, se non ci saranno ulteriori sviluppi. Ma è stato messo nero su bianco che non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge”. E questo inchioda tutti coloro che sapevano – e fin dallo scorso Natale anche Prodi e Visco, mentre Padoa Schioppa non poteva non sapere – e che non si sono premurati di consultare il Garante per la privacy. Che a cose fatte, senza che nulla trapelasse, ha poi detto la sua e si è messo la coscienza a posto.

(da GRRG.IT)
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:43.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com